Ricorso della Regione Siciliana in persona del suo Presidente pro
tempore  On.le  Sebastiano  Musumeci,  rappresentato  e  difeso,  sia
congiuntamente che disgiuntamente, dagli  avvocati  Beniamino  Lipani
(pec: avv.b.lipani@pec.it) e Marina Valli (pec:  marina.valli@pec.it)
dell'Ufficio  legislativo  e  legale  Presidenza  della  Regione  (AX
091.6254244)  giusta  procura  a  margine  del  presente   atto,   ed
elettivamente domiciliato  in  Roma  nella  sede  dell'Ufficio  della
Regione stessa, via Marghera n. 36; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza  Colonna  n.
370 presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri  ed
elettivamente presso  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  via  dei
Portoghesi n. 12, e,  per  quanto  occorra,  la  Banca  d'Italia,  in
persona del Governatore pro tempore, al quale  il  presente  atto  e'
notificato ai sensi dell'art. 25, comma 2 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Per  la  risoluzione  previa   sospensione   del   conflitto   di
attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato per  effetto
del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo  2019,  prot.  n.
0406824/19  -  conosciuto  dal   Dipartimento   finanze   e   credito
dell'Assessorato  regionale  dell'economia  attraverso  comunicazione
della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani sc, n.  7843
trasmessa via pec il 10 aprile 2019 - di  scioglimento  degli  organi
con funzione di amministrazione e controllo della  Banca  di  Credito
Cooperativo di San Biagio Platani sc, con sede in San Biagio Platani,
e nomina degli Organi straordinari emesso senza alcun  coinvolgimento
della Regione Siciliana, Assessorato economia, previsto  dall'art.  5
del decreto  legislativo  n.  205/2012  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della Regione Siciliana  in  materia  di  credito  e
risparmio). 
 
                                Fatto 
 
    Con il decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.  18,  convertito  con
modificazioni in legge 8 aprile 2016, n. 49, e' entrata in vigore  la
riforma delle  banche  di  credito  cooperativo,  poi  oggetto  delle
modifiche apportate con decreto-legge n. 91 del 2018, convertito  con
modificazioni in legge 21 settembre 2018, n. 108. 
    Tale normativa ha modificato la sezione II del Capo V del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB),  inserendo  tra  l'altro
gli articoli 33 comma 1-bis, 37-bis e 37-ter. 
    Ai sensi· dell'art. 33 comma 1-bis del  T.U.B  «L'adesione  a  un
gruppo  bancario  cooperativo   e'   condizione   per   il   rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
banca di credito cooperativo» con la necessita', pertanto,  per  tali
realta'  creditizie  di  adeguarsi  alle   nuove   disposizioni   per
esercitare la loro funzione bancaria. 
    Nel  quadro  attuativo  della  riforma  in  argomento,  la  Banca
d'Italia nella qualita' di Autorita' di vigilanza ha conclusivamente,
dopo un articolato iter, comunicato di avere positivamente accertato,
con provvedimento del Governatore la sussistenza in alcune BCC  delle
condizioni previste dall'art. 37-bis del testo unico bancario per  la
costituzione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca, la
cui capogruppo e' Cassa Centrale Banca - Credito cooperativo del Nord
Est  S.p.a.  con  sede  a  Trento,  ed  altresi'  l'idoneita'   dello
«statuto-tipo» relativo alle banche di credito cooperativo affiliande
al Gruppo bancario suddetto ad assicurare la sana e prudente gestione
delle stesse ai sensi di quanto previsto dal citato art. 37-bis TUB. 
    Il Dipartimento  regionale  finanze  e  credito,  previa  formale
interlocuzione con la  Banca  d'Italia  e  riscontro  positivo  della
medesima, ha rilasciato alle BCC a  carattere  regionale  interessate
dalla procedura di affiliazione a tale  Gruppo  bancario  cooperativo
l'attestazione di conformita' dello statuto allo «statuto  tipo»  del
medesimo. 
    Per quanto attiene ad un secondo gruppo di BCC, le operazioni  di
affiliazione sono state effettuate nei confronti del gruppo  bancario
cooperativo ICCREA Banca S.p.a. con sede in Roma,  e  l'Autorita'  di
vigilanza ha consentito,  previa  verifica  della  sussistenza  delle
condizioni per la costituzione di un gruppo bancario facente capo  ad
ICCREA Banca S.p.a., avendo particolare riferimento  alle  banche  di
credito cooperativo siciliane, il processo di  aggregazione  previsto
dal TUB. 
    Tutte le BCC affiliande al citato gruppo bancario hanno trasmesso
gli statuti modificati secondo lo statuto tipo e tra  esse  anche  la
BCC di San Biagio Platani che ha concluso l'iter  di  modifica  dello
statuto per l'adeguamento dello stesso allo «statuto-tipo» del gruppo
bancario ICCREA Banca, trasmettendo l'iscrizione  al  registro  delle
imprese delle modifiche statutarie di adeguamento. 
    Per tale banca l'iter di iscrizione al predetto  gruppo  bancario
risulta concluso in data 4 marzo 2019 (cfr. gli Albi  ed  Elenchi  di
Vigilanza G.I.A.V.A.). 
    Cio' premesso, si rappresenta che la BCC di  San  Biagio  Platani
sc, con sede in San  Biagio  Platani,  aderente  al  gruppo  bancario
ICCREA Banca, ha comunicato al Dipartimento finanze e credito che  la
Banca  d'Italia  con  provvedimento  del  26  marzo  2019  prot.   n.
0406824/19 ha disposto lo scioglimento degli organi con  funzione  di
amministrazione e controllo della medesima BCC  ed  ha  nominato  gli
Organi straordinari. 
    Alla suddetta comunicazione e' stata allegata la nota della Banca
d'Italia,  prot.  0421763/19   del   29   marzo   2019,   indirizzata
esclusivamente agli Organi straordinari,  che  riporta  in  calce  un
estratto  del  citato  provvedimento,   prot.   n.   0406824/19,   di
scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo
della  BCC  e  sottoposizione  della  stessa   alla   «procedura   di
amministrazione straordinaria ai  sensi  dell'art.  70  comma  1  del
decreto legislativo n. 385/1993 (TUB)  e  successive  integrazioni  e
modificazioni (TUB) per gravi violazioni  normative  e  irregolarita'
nell'amministrazione»   con   contestuale   nomina    degli    Organi
straordinari ai sensi dall'art. 71 comma 1 del decreto legislativo n.
385/93. Viene, altresi', allegata la segnalazione inviata dalla BCC a
Banca d'Italia contenente le modifiche apportate all'Archivio OR.SO. 
    Ora, la Banca d'Italia ha proceduto senza coinvolgere la  Regione
Siciliana contrariamente a quanto stabilito dalle norme di attuazione
dello statuto speciale in materia di credito e risparmio  recate  dal
decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, che fino ad  allora  non
aveva mancato di rispettare. 
    Ebbene, il provvedimento dello Stato,  e  per  esso  della  Banca
d'Italia, che qui si impugna per guanto e'  dato  conoscere,  risulta
lesivo delle attribuzioni della  Regione  Siciliana  per  i  seguenti
motivi 
 
                               Diritto 
 
    Violazione degli articoli 17 e 20 dello statuto e delle correlate
norme di attuazione in materia di credito e risparmio, in particolare
art. 1 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.  205,  nonche'
del principio di leale collaborazione. 
    Ai sensi  dell'art.  17  dello  statuto  speciale  della  Regione
Siciliana,  l'Assemblea  regionale,  al  fine  di   soddisfare   alle
condizioni particolari ed agli interessi  propri  della  Regione,  ed
entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si  informa  la
legislazione  dello  Stato,  puo'  emanare  leggi,   anche   relative
all'organizzazione dei servizi, su determinate materie concernenti la
Regione, tra le quali, alla lettera e) «disciplina del credito, delle
assicurazioni e del risparmio». 
    In base all'art. 20 dello statuto il Presidente e  gli  Assessori
regionali, tra le altre, svolgono nella Regione le funzioni esecutive
ed  amministrative  concernenti  le  materie   del   credito,   delle
assicurazioni e del risparmio. 
    Ed ancora l'art. 1 delle norme di attuazione (decreto legislativo
29 ottobre  2012,  n.  205)  dello  statuto  speciale  della  Regione
Siciliana in materia di credito  e  risparmio,  recante  «Ordinamento
delle banche a carattere regionale» dispone testualmente: 
    «L'Assessorato  regionale   dell'economia,   Dipartimento   delle
finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei  provvedimenti
previsti dalle disposizioni vigenti  nelle  seguenti  materie,  fermi
restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'art. 6: 
        a)    autorizzazione     all'attivita'     bancaria,     alla
trasformazione,  fusione  e  scissione  delle  banche   a   carattere
regionale; 
        b) modificazione  degli  statuti  delle  banche  a  carattere
regionale; 
        c) decadenza e sospensione dei soggetti  che  svolgono  nelle
banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita',
onorabilita'  e  indipendenza  di  cui  all'art.   26   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.» 
    Ed il successivo art.  2  recita  «L'adozione  dei  provvedimenti
nelle materie di cui al comma 1 e' subordinata al rilascio del parere
obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della  Banca
d'Italia». 
    Infine l'art. 5 dispone in ordine ai  provvedimenti  straordinari
sulle banche a carattere regionale: 
        «Per  le  banche  a  carattere  regionale   i   provvedimenti
riguardanti  lo   scioglimento   degli   organi   con   funzioni   di
amministrazione   e   controllo,   la   revoca    dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria e la liquidazione coatta  amministrativa,  nei
casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e
successive modificazioni, sono adottati, ove  la  Banca  d'Italia  ne
faccia   proposta,   con   decreto   dell'assessore   regionale   per
l'economia». 
    E' indubbio quindi, che la materia oggetto del conflitto  rientra
nella competenza legislativa concorrente della Regione  Siciliana  da
svolgere secondo i principi ed interessi generali dello Stato  e  non
puo' quindi lo Stato annullare  le  prerogative  regionali  statuendo
unilateralmente,  appunto,  come  se  le   surriportate   norme   non
esistessero. 
    Le superiori competenze attribuite dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione non possono essere eliminate tout court a seguito
di una nuova normativa sulla materia in quanto sono  norme  di  rango
costituzionale dotate di  forza  prevalente  su  quella  delle  leggi
ordinarie. 
    Di conseguenza non spetta allo  Stato,  e  per  esso  alla  Banca
d'Italia disporre lo scioglimento degli organi di  amministrazione  e
controllo della BBC di San  Biagio  Platani  con  contestuale  nomina
degli organi straordinari senza alcun coinvolgimento dell'Assessorato
dell'economia della Regione Siciliana. 
    Ne' puo' in contrario sostenersi che l'atto della Banca  d'Italia
sia  consequenziale  alla  riforma  del  credito   cooperativo,   non
impugnata dalla Regione Siciliana, e in particolare  all'art.  37-bis
del TUB che introduce il Gruppo bancario cooperativo al  quale,  come
dispone il 33, comma 1,  le  BCC  devono  obbligatoriamente  aderire,
ritenendo che la BCC di San Biagio Platani con  l'adesione  a  ICCREA
Banca S.p.A. avrebbe perso il carattere regionale. 
    Per affermare che anche in esito all'attuazione della riforma  le
BCC aventi sede legale in Sicilia non hanno perso il  legame  con  la
Regione basta accedere  a  una·lettura  costituzionalmente  orientata
della legge n. 49 del 2016,  come  poi  modificata  dalla  successiva
legge n. 108 del 2018, che altrimenti sarebbe lesiva sotto molteplici
profili. 
    Si pensi al carattere peculiare delle BCC che  hanno  il  compito
fondamentale di realizzare forme  di  mutualita'  tra  i  soci  e  di
sostegno all'economia della comunita' locale, ed  agli  articoli  45,
41, 118 e 117, 3° comma della Costituzione. 
    Difatti, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione  la  Repubblica
sostiene e garantisce la cooperazione  a  mutualita'  prevalente;  ai
sensi dell'art. 41 promuove la liberta' di iniziativa  economica  per
finalita' di interesse pubblico e generale; ai  sensi  dell'art.  118
u.c. lo Stato deve sostenere e non impedire  le  autonome  iniziative
dei cittadini e delle comunita' locali (cd. principio  di  sussidiari
eta'  orizzontale);  infine  l'art.  117,  3°  comma,  dispone  della
competenza concorrente in materia delle Regioni. 
    Ora,  non  considerando  l'incidenza  di  tali  valori  e  regole
costituzionali sulle  BCC,  le  stesse  sarebbero  svuotate  di  ogni
autonoma competenza e rappresenterebbero  solamente  delle  appendici
dei gruppi nazionali. 
    Ma cosi' non  e',  come  di  seguito  si  va  pur  brevemente  ad
illustrare. 
    Com'e' noto le banche di credito cooperativo nate con il  decreto
legislativo n. 385/93 (TUB) discendono dalle casse rurali e artigiane
conservandone, la funzione economico sociale, la forma giuridica e il
rispetto  di  molte  regole  strutturali  e  di   funzionamento,   in
particolare il perseguimento dello scopo mutualistico  e  l'esercizio
del credito prevalentemente a favore dei soci. 
    Ai principi  del  localismo  e  della  mutualita'  rispondono  le
previsioni quali il voto capitario,  l'obbligo  di  ritenzione  degli
utili  e  di  non  distribuzione  delle  riserve,  il  principio   di
mutualita' prevalente, i limiti operativi e territoriali. 
    Poiche' pero'  dal  punto  di  vista  imprenditoriale  esercitano
l'attivita' bancaria sono soggette alle medesime regole di  vigilanza
internazionali   (controlli,   interventi,    misure    patrimoniali,
disciplina delle crisi ...) cui sono sottoposte tutte  le  banche,  a
tutela della sana e prudente gestione. 
    La  riforma  resasi  necessaria  per  l'inasprirsi  delle  regole
internazionali a seguito  della  crisi  finanziaria  del  2007  tende
tuttavia a mantenere l'equilibrio tra  attivita'  bancaria  e  natura
mutualistica. 
    L'elemento caratterizzante della riforma, come innanzi accennato,
e' l'introduzione del Gruppo bancario cooperativo, disciplinato  agli
articoli 37-bis e 37-ter TUB e nella parte terza  delle  Disposizioni
di vigilanza per le banche. 
    Esso costituisce un'innovazione  che  non  corrisponde  ad  alcun
istituto gia' presente nel nostro ordinamento sol che si consideri la
sua obbligatorieta' e la circostanza che la capogruppo  non  possiede
nessuna partecipazione  di  controllo  nelle  BCC,  ma  sono  le  BCC
controllate che devono partecipare in via maggioritaria  al  capitale
della capogruppo. 
    Nei contratti di coesione il  rispetto  della  mutualita'  e  del
localismo  e'  assicurato  da  apposite  previsioni  tra   le   quali
l'obbligo,  per  le  singole  BCC,  di  operativita'   con   i   soci
«prevalente» e «limitata a un dato territorio». 
    Da evidenziare infatti che  l'attivita'  di  coordinamento  e  di
direzione della capogruppo finalizzata al perseguimento della sana  e
prudente gestione del gruppo ha come scopo  ultimo  la  realizzazione
dello scopo mutualistico delle BCC affiliate (art. 37-bis,  comma  3,
lett. b), TUB). 
    E cosi dalla  previsione  che  la  capogruppo  debba  essere  una
societa' per azioni deriva non che per le BCC costrette ad entrare in
un  gruppo  che  ha   finalita'   di   profitto   vengano   meno   le
caratteristiche del credito cooperativo ma invece, proprio per la sua
stessa natura di Spa, che la capogruppo non  possa  sostituirsi  alle
BCC nell'esercizio della loro attivita'. 
    Nessuna riduzione di autonomia gestionale viene quindi  alle  BCC
dalla riforma. 
    Si consideri infine anche che ai sensi dell'art. 37-bis, comma 7,
lettera  c),  del  decreto  legislativo   n.   385/93   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  puo'  stabilire  «le  modalita'  e  i
criteri per assicurare il  riconoscimento  e  la  salvaguardia  delle
peculiarita'  linguistiche  e  culturali  delle  banche  di   credito
cooperativo aventi sede legale nelle Regioni  a  statuto  speciale  e
nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano». 
    Lo scopo della norma e' quello  di  rafforzare  ulteriormente  il
carattere localistico della banca di  credito  che  certamente  viene
meno allorche', come nella  fattispecie,  non  viene  lasciato  alcun
spazio di intervento alla Regione dove  ha  sede  la  medesima  banca
locale, spazio  come  detto  espressamente  sancito  per  la  Regione
Siciliana dalle norme statutarie. 
    Che quella sinteticamente descritta  sia  lettura  della  riforma
conforme a costituzione trova conferma anche nel parere  della  Banca
Centrale Europea dell'11 settembre 2018 relativo alle modifiche  alla
riforma  delle   banche   popolari   e   delle   banche   cooperative
(CON/2018/42). In esso la BCE precisa che le modifiche  apportate  al
D.L. n. 18/2016 mirano a «rafforzare il  carattere  localistico  e  i
tratti di decentralizzazione dei gruppi bancari cooperativi». 
    Dal pur breve excursus si evince con chiarezza che l'adesione  al
gruppo bancario,  non  solo  perche'  obbligatoria  ma  anche  perche
finalizzata  al  rafforzamento  patrimoniale  delle   BCC   affiliate
anziche'  alla  loro  compenetrazione  operativa,  non  disancora  la
singola BCC dal territorio in cui ha sede, cosicche' la  stessa  deve
considerarsi tuttora a carattere regionale. 
    Del resto e' appena  il  caso  di  notare  che  allorche'  furono
emanate le norme di attuazione  il  riferimento  al  gruppo  bancario
contenuto nell'art. 1, comma 3, non poteva certo voler  ricomprendere
realta' del tutto diverse, per natura e funzione, da quelle al  tempo
esistenti. 
    Degno di nota e' anche come il legislatore  della  riforma  delle
BCC,  correttamente,  non  abbia  rivisto  l'art.  159  del  TUB  che
richiamando fra gli altri  anche  l'art.  36,  oggetto  di  modifica,
continua a far salve le prerogative delle  Autonomie  speciali  anche
dalla legislazione statale in materia bancaria. 
    Ora, ribadito che nulla si conosce circa ragioni e iter che hanno
indotto l'Organo di Vigilanza a sciogliere gli organi  della  BCC  di
San Biagio Platani sc, atteso che di cio' si  ha  solo  la  descritta
conoscenza parziale e indiretta, resta comunque ferma  la  necessita'
che la Banca d'Italia in  ogni  caso,  e,  quindi,  anche  ove  abbia
proceduto su segnalazione del Gruppo bancario cooperativo a  rilevare
le gravi violazioni  e  irregolarita'  cui  fa  riferimento,  avrebbe
invece dovuto, nel rispetto dell'art. 5 del  decreto  legislativo  n.
205/2012, proporre alla Regione Siciliana, e per  essa  all'Assessore
regionale per l'economia, l'adozione del relativo decreto. 
    Tutto cio' considerato dunque la censura  circa  i  sopraindicati
parametri risulta del tutto  fondata  avendo  l'Organo  di  vigilanza
agito unilateralmente nei confronti di una banca che  tuttora  e'  da
ricomprendere nell'ambito territoriale regionale. 
    Lo Stato con il provvedimento impugnato ha  violato  altresi'  il
principio di leale collaborazione, in base al quale i diversi livelli
di Governo devono  cooperare  fra  loro,  in  quanto,  nonostante  le
diversita' di funzione e struttura, essi fanno pur sempre  parte  del
medesimo ordinamento. 
    All'Amministrazione   regionale   competente    nella    materia,
Dipartimento finanze e credito, che, come  illustrato,  fino  a  poco
prima aveva proficuamente collaborato all'attuazione in  Sicilia  del
disegno di riforma, l'Organo di Vigilanza nulla ha fatto sapere. 
    La Regione infatti nel caso specifico non e'  stata  destinataria
di alcuna comunicazione, nemmeno a scopo puramente  informativo,  ne'
piu' in generale e' stata avvertita dalla  Banca  d'Italia  circa  la
posizione che questa riteneva di  assumere  circa  le  refluenze  del
nuovo assetto delle BCC sui rapporti fino ad allora intrattenuti  con
riguardo a tali banche. 
    La Banca  d'Italia  cosi'  facendo  oltre  ad  adottare  un  atto
illegittimo ha impedito alla Regione di dare il proprio apporto  alla
comprensione della problematica generale ai fini di  una  definizione
condivisa  che  consentisse  di  tener  conto,  come  dovuto,   delle
prerogative regionali. 
    In proposito sconfinata e' la giurisprudenza  costituzionale  che
assegna alla leale collaborazione il ruolo di principio  cardine  nei
rapporti tra diversi livelli di Governo e cio' in particolare  quando
vengano in rilievo discipline che «intrecciano» competenze statali  e
regionali (cfr. fra·le tante le sentenze nn. 126/18, 28/18 e 36/18). 
    Oggi peraltro tale principio oltre a «permeare i rapporti tra  lo
Stato ed il  sistema  delle  autonomie»  a  seguito  della  legge  n.
15/2005, di modifica e di integrazione della legge n.  241/1990,  che
ha  riformulato  l'art.  22  in  materia   di   accesso   agli   atti
amministrativi e' stato  generalizzato.  Non  solo  esso  riappare  a
livelli di normazione ordinaria, ma emerge in tutta la sua  capacita'
espansiva. Infatti viene esteso al di la' dei rapporti tra i  diversi
livelli governativi e, in maniera piu' generalizzata, utilizzato  nei
rapporti tra i diversi soggetti pubblici. 
    Conclusivamente quindi vi sono tutti gli estremi  per  promuovere
ricorso per il conflitto di attribuzione in epigrafe specificato, con
contestuale istanza di sospensione cautelare  in  considerazione  del
danno grave e  irreparabile  che  deriverebbe  dall'applicazione  del
provvedimento nelle more della pronuncia di merito.