Ricorso della Regione Siciliana in persona del suo Presidente pro tempore On.le Sebastiano Musumeci, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Beniamino Lipani (pec: avv.b.lipani@pec.it) e Marina Valli (pec: marina.valli@pec.it) dell'Ufficio legislativo e legale Presidenza della Regione (AX 091.6254244) giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma nella sede dell'Ufficio della Regione stessa, via Marghera n. 36; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370 presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ed elettivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, e, per quanto occorra, la Banca d'Italia, in persona del Governatore pro tempore, al quale il presente atto e' notificato ai sensi dell'art. 25, comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per la risoluzione previa sospensione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19 - conosciuto dal Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'economia attraverso comunicazione della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani sc, n. 7843 trasmessa via pec il 10 aprile 2019 - di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani sc, con sede in San Biagio Platani, e nomina degli Organi straordinari emesso senza alcun coinvolgimento della Regione Siciliana, Assessorato economia, previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 205/2012 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio). Fatto Con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni in legge 8 aprile 2016, n. 49, e' entrata in vigore la riforma delle banche di credito cooperativo, poi oggetto delle modifiche apportate con decreto-legge n. 91 del 2018, convertito con modificazioni in legge 21 settembre 2018, n. 108. Tale normativa ha modificato la sezione II del Capo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), inserendo tra l'altro gli articoli 33 comma 1-bis, 37-bis e 37-ter. Ai sensi· dell'art. 33 comma 1-bis del T.U.B «L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo» con la necessita', pertanto, per tali realta' creditizie di adeguarsi alle nuove disposizioni per esercitare la loro funzione bancaria. Nel quadro attuativo della riforma in argomento, la Banca d'Italia nella qualita' di Autorita' di vigilanza ha conclusivamente, dopo un articolato iter, comunicato di avere positivamente accertato, con provvedimento del Governatore la sussistenza in alcune BCC delle condizioni previste dall'art. 37-bis del testo unico bancario per la costituzione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca, la cui capogruppo e' Cassa Centrale Banca - Credito cooperativo del Nord Est S.p.a. con sede a Trento, ed altresi' l'idoneita' dello «statuto-tipo» relativo alle banche di credito cooperativo affiliande al Gruppo bancario suddetto ad assicurare la sana e prudente gestione delle stesse ai sensi di quanto previsto dal citato art. 37-bis TUB. Il Dipartimento regionale finanze e credito, previa formale interlocuzione con la Banca d'Italia e riscontro positivo della medesima, ha rilasciato alle BCC a carattere regionale interessate dalla procedura di affiliazione a tale Gruppo bancario cooperativo l'attestazione di conformita' dello statuto allo «statuto tipo» del medesimo. Per quanto attiene ad un secondo gruppo di BCC, le operazioni di affiliazione sono state effettuate nei confronti del gruppo bancario cooperativo ICCREA Banca S.p.a. con sede in Roma, e l'Autorita' di vigilanza ha consentito, previa verifica della sussistenza delle condizioni per la costituzione di un gruppo bancario facente capo ad ICCREA Banca S.p.a., avendo particolare riferimento alle banche di credito cooperativo siciliane, il processo di aggregazione previsto dal TUB. Tutte le BCC affiliande al citato gruppo bancario hanno trasmesso gli statuti modificati secondo lo statuto tipo e tra esse anche la BCC di San Biagio Platani che ha concluso l'iter di modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso allo «statuto-tipo» del gruppo bancario ICCREA Banca, trasmettendo l'iscrizione al registro delle imprese delle modifiche statutarie di adeguamento. Per tale banca l'iter di iscrizione al predetto gruppo bancario risulta concluso in data 4 marzo 2019 (cfr. gli Albi ed Elenchi di Vigilanza G.I.A.V.A.). Cio' premesso, si rappresenta che la BCC di San Biagio Platani sc, con sede in San Biagio Platani, aderente al gruppo bancario ICCREA Banca, ha comunicato al Dipartimento finanze e credito che la Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019 prot. n. 0406824/19 ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della medesima BCC ed ha nominato gli Organi straordinari. Alla suddetta comunicazione e' stata allegata la nota della Banca d'Italia, prot. 0421763/19 del 29 marzo 2019, indirizzata esclusivamente agli Organi straordinari, che riporta in calce un estratto del citato provvedimento, prot. n. 0406824/19, di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della BCC e sottoposizione della stessa alla «procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 comma 1 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive integrazioni e modificazioni (TUB) per gravi violazioni normative e irregolarita' nell'amministrazione» con contestuale nomina degli Organi straordinari ai sensi dall'art. 71 comma 1 del decreto legislativo n. 385/93. Viene, altresi', allegata la segnalazione inviata dalla BCC a Banca d'Italia contenente le modifiche apportate all'Archivio OR.SO. Ora, la Banca d'Italia ha proceduto senza coinvolgere la Regione Siciliana contrariamente a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di credito e risparmio recate dal decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, che fino ad allora non aveva mancato di rispettare. Ebbene, il provvedimento dello Stato, e per esso della Banca d'Italia, che qui si impugna per guanto e' dato conoscere, risulta lesivo delle attribuzioni della Regione Siciliana per i seguenti motivi Diritto Violazione degli articoli 17 e 20 dello statuto e delle correlate norme di attuazione in materia di credito e risparmio, in particolare art. 1 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, nonche' del principio di leale collaborazione. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana, l'Assemblea regionale, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, ed entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, puo' emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, su determinate materie concernenti la Regione, tra le quali, alla lettera e) «disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio». In base all'art. 20 dello statuto il Presidente e gli Assessori regionali, tra le altre, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie del credito, delle assicurazioni e del risparmio. Ed ancora l'art. 1 delle norme di attuazione (decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205) dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio, recante «Ordinamento delle banche a carattere regionale» dispone testualmente: «L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'art. 6: a) autorizzazione all'attivita' bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale; b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale; c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza di cui all'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.» Ed il successivo art. 2 recita «L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 e' subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia». Infine l'art. 5 dispone in ordine ai provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale: «Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia». E' indubbio quindi, che la materia oggetto del conflitto rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione Siciliana da svolgere secondo i principi ed interessi generali dello Stato e non puo' quindi lo Stato annullare le prerogative regionali statuendo unilateralmente, appunto, come se le surriportate norme non esistessero. Le superiori competenze attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione non possono essere eliminate tout court a seguito di una nuova normativa sulla materia in quanto sono norme di rango costituzionale dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie. Di conseguenza non spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della BBC di San Biagio Platani con contestuale nomina degli organi straordinari senza alcun coinvolgimento dell'Assessorato dell'economia della Regione Siciliana. Ne' puo' in contrario sostenersi che l'atto della Banca d'Italia sia consequenziale alla riforma del credito cooperativo, non impugnata dalla Regione Siciliana, e in particolare all'art. 37-bis del TUB che introduce il Gruppo bancario cooperativo al quale, come dispone il 33, comma 1, le BCC devono obbligatoriamente aderire, ritenendo che la BCC di San Biagio Platani con l'adesione a ICCREA Banca S.p.A. avrebbe perso il carattere regionale. Per affermare che anche in esito all'attuazione della riforma le BCC aventi sede legale in Sicilia non hanno perso il legame con la Regione basta accedere a una·lettura costituzionalmente orientata della legge n. 49 del 2016, come poi modificata dalla successiva legge n. 108 del 2018, che altrimenti sarebbe lesiva sotto molteplici profili. Si pensi al carattere peculiare delle BCC che hanno il compito fondamentale di realizzare forme di mutualita' tra i soci e di sostegno all'economia della comunita' locale, ed agli articoli 45, 41, 118 e 117, 3° comma della Costituzione. Difatti, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione la Repubblica sostiene e garantisce la cooperazione a mutualita' prevalente; ai sensi dell'art. 41 promuove la liberta' di iniziativa economica per finalita' di interesse pubblico e generale; ai sensi dell'art. 118 u.c. lo Stato deve sostenere e non impedire le autonome iniziative dei cittadini e delle comunita' locali (cd. principio di sussidiari eta' orizzontale); infine l'art. 117, 3° comma, dispone della competenza concorrente in materia delle Regioni. Ora, non considerando l'incidenza di tali valori e regole costituzionali sulle BCC, le stesse sarebbero svuotate di ogni autonoma competenza e rappresenterebbero solamente delle appendici dei gruppi nazionali. Ma cosi' non e', come di seguito si va pur brevemente ad illustrare. Com'e' noto le banche di credito cooperativo nate con il decreto legislativo n. 385/93 (TUB) discendono dalle casse rurali e artigiane conservandone, la funzione economico sociale, la forma giuridica e il rispetto di molte regole strutturali e di funzionamento, in particolare il perseguimento dello scopo mutualistico e l'esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci. Ai principi del localismo e della mutualita' rispondono le previsioni quali il voto capitario, l'obbligo di ritenzione degli utili e di non distribuzione delle riserve, il principio di mutualita' prevalente, i limiti operativi e territoriali. Poiche' pero' dal punto di vista imprenditoriale esercitano l'attivita' bancaria sono soggette alle medesime regole di vigilanza internazionali (controlli, interventi, misure patrimoniali, disciplina delle crisi ...) cui sono sottoposte tutte le banche, a tutela della sana e prudente gestione. La riforma resasi necessaria per l'inasprirsi delle regole internazionali a seguito della crisi finanziaria del 2007 tende tuttavia a mantenere l'equilibrio tra attivita' bancaria e natura mutualistica. L'elemento caratterizzante della riforma, come innanzi accennato, e' l'introduzione del Gruppo bancario cooperativo, disciplinato agli articoli 37-bis e 37-ter TUB e nella parte terza delle Disposizioni di vigilanza per le banche. Esso costituisce un'innovazione che non corrisponde ad alcun istituto gia' presente nel nostro ordinamento sol che si consideri la sua obbligatorieta' e la circostanza che la capogruppo non possiede nessuna partecipazione di controllo nelle BCC, ma sono le BCC controllate che devono partecipare in via maggioritaria al capitale della capogruppo. Nei contratti di coesione il rispetto della mutualita' e del localismo e' assicurato da apposite previsioni tra le quali l'obbligo, per le singole BCC, di operativita' con i soci «prevalente» e «limitata a un dato territorio». Da evidenziare infatti che l'attivita' di coordinamento e di direzione della capogruppo finalizzata al perseguimento della sana e prudente gestione del gruppo ha come scopo ultimo la realizzazione dello scopo mutualistico delle BCC affiliate (art. 37-bis, comma 3, lett. b), TUB). E cosi dalla previsione che la capogruppo debba essere una societa' per azioni deriva non che per le BCC costrette ad entrare in un gruppo che ha finalita' di profitto vengano meno le caratteristiche del credito cooperativo ma invece, proprio per la sua stessa natura di Spa, che la capogruppo non possa sostituirsi alle BCC nell'esercizio della loro attivita'. Nessuna riduzione di autonomia gestionale viene quindi alle BCC dalla riforma. Si consideri infine anche che ai sensi dell'art. 37-bis, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 385/93 il Ministro dell'economia e delle finanze puo' stabilire «le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano». Lo scopo della norma e' quello di rafforzare ulteriormente il carattere localistico della banca di credito che certamente viene meno allorche', come nella fattispecie, non viene lasciato alcun spazio di intervento alla Regione dove ha sede la medesima banca locale, spazio come detto espressamente sancito per la Regione Siciliana dalle norme statutarie. Che quella sinteticamente descritta sia lettura della riforma conforme a costituzione trova conferma anche nel parere della Banca Centrale Europea dell'11 settembre 2018 relativo alle modifiche alla riforma delle banche popolari e delle banche cooperative (CON/2018/42). In esso la BCE precisa che le modifiche apportate al D.L. n. 18/2016 mirano a «rafforzare il carattere localistico e i tratti di decentralizzazione dei gruppi bancari cooperativi». Dal pur breve excursus si evince con chiarezza che l'adesione al gruppo bancario, non solo perche' obbligatoria ma anche perche finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle BCC affiliate anziche' alla loro compenetrazione operativa, non disancora la singola BCC dal territorio in cui ha sede, cosicche' la stessa deve considerarsi tuttora a carattere regionale. Del resto e' appena il caso di notare che allorche' furono emanate le norme di attuazione il riferimento al gruppo bancario contenuto nell'art. 1, comma 3, non poteva certo voler ricomprendere realta' del tutto diverse, per natura e funzione, da quelle al tempo esistenti. Degno di nota e' anche come il legislatore della riforma delle BCC, correttamente, non abbia rivisto l'art. 159 del TUB che richiamando fra gli altri anche l'art. 36, oggetto di modifica, continua a far salve le prerogative delle Autonomie speciali anche dalla legislazione statale in materia bancaria. Ora, ribadito che nulla si conosce circa ragioni e iter che hanno indotto l'Organo di Vigilanza a sciogliere gli organi della BCC di San Biagio Platani sc, atteso che di cio' si ha solo la descritta conoscenza parziale e indiretta, resta comunque ferma la necessita' che la Banca d'Italia in ogni caso, e, quindi, anche ove abbia proceduto su segnalazione del Gruppo bancario cooperativo a rilevare le gravi violazioni e irregolarita' cui fa riferimento, avrebbe invece dovuto, nel rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 205/2012, proporre alla Regione Siciliana, e per essa all'Assessore regionale per l'economia, l'adozione del relativo decreto. Tutto cio' considerato dunque la censura circa i sopraindicati parametri risulta del tutto fondata avendo l'Organo di vigilanza agito unilateralmente nei confronti di una banca che tuttora e' da ricomprendere nell'ambito territoriale regionale. Lo Stato con il provvedimento impugnato ha violato altresi' il principio di leale collaborazione, in base al quale i diversi livelli di Governo devono cooperare fra loro, in quanto, nonostante le diversita' di funzione e struttura, essi fanno pur sempre parte del medesimo ordinamento. All'Amministrazione regionale competente nella materia, Dipartimento finanze e credito, che, come illustrato, fino a poco prima aveva proficuamente collaborato all'attuazione in Sicilia del disegno di riforma, l'Organo di Vigilanza nulla ha fatto sapere. La Regione infatti nel caso specifico non e' stata destinataria di alcuna comunicazione, nemmeno a scopo puramente informativo, ne' piu' in generale e' stata avvertita dalla Banca d'Italia circa la posizione che questa riteneva di assumere circa le refluenze del nuovo assetto delle BCC sui rapporti fino ad allora intrattenuti con riguardo a tali banche. La Banca d'Italia cosi' facendo oltre ad adottare un atto illegittimo ha impedito alla Regione di dare il proprio apporto alla comprensione della problematica generale ai fini di una definizione condivisa che consentisse di tener conto, come dovuto, delle prerogative regionali. In proposito sconfinata e' la giurisprudenza costituzionale che assegna alla leale collaborazione il ruolo di principio cardine nei rapporti tra diversi livelli di Governo e cio' in particolare quando vengano in rilievo discipline che «intrecciano» competenze statali e regionali (cfr. fra·le tante le sentenze nn. 126/18, 28/18 e 36/18). Oggi peraltro tale principio oltre a «permeare i rapporti tra lo Stato ed il sistema delle autonomie» a seguito della legge n. 15/2005, di modifica e di integrazione della legge n. 241/1990, che ha riformulato l'art. 22 in materia di accesso agli atti amministrativi e' stato generalizzato. Non solo esso riappare a livelli di normazione ordinaria, ma emerge in tutta la sua capacita' espansiva. Infatti viene esteso al di la' dei rapporti tra i diversi livelli governativi e, in maniera piu' generalizzata, utilizzato nei rapporti tra i diversi soggetti pubblici. Conclusivamente quindi vi sono tutti gli estremi per promuovere ricorso per il conflitto di attribuzione in epigrafe specificato, con contestuale istanza di sospensione cautelare in considerazione del danno grave e irreparabile che deriverebbe dall'applicazione del provvedimento nelle more della pronuncia di merito.